Home
Profilo aziendale

Ricerca residenziali
Ville
Cantieri
Commerciali
Industriali
Case vacanza
Ultime proposte
Le vostre richieste

Accesso all'area riservata

Utente

Password

News del settore

Rivalutazione dei beni immobili d'impresa
Rivalutazione dei beni immobili d’impresa L’Ance spiega che nel caso in cui si effettui la rivalutazione solo ai fini civilistici dei beni immobili d’... [ segue ]

Chiarimenti Ag. Ter. Identificazione catastale
Agenzia del TerritorioCIRCOLARE N. 2/2010PROT. n° 36607ENTE EMITTENTE: Direzione dell'AgenziaOGGETTO: Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. ... [ segue ]

Novità in tema di vendite e locazioni DL78/2010
Come è noto, dovrà essere convertito in legge entro il 30 luglio (essendo entrato in vigore il 31 maggio) il Decreto Legge 78/2010, cioè la manovra economica volta a stabilizzare la finanza pubblica e a incentivare i fattori di competitività economica del Paese.
Tra i vari indirizzi del provvedimento vi sono misure volte ad aumentare il contrasto all'evasione fisca-le, rafforzando gli strumenti di controllo (ad esempio la “tracciabilità” dei pagamenti sopra i 5.000 euro e l'obbligo delle fatture telematiche per importi superiori ai 3.000 euro).
In particolare, quanto alla casa, viene creata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, che si occuperà di rac-cogliere i dati del catasto e dei comuni. L'articolo 19 del decreto legge si occupa precisamente del set-tore immobiliare e prevede appunto l'accatastamento dei famosi due milioni di fabbricati “fantasma”, la redazione degli atti relativi ai trasferimenti immobiliari e nuove norme sui contratti di affitti e di locazio-ne.
Quanto agli atti notarili, in particolare, la norma prevede che essi dovranno contenere, a pena di nulli-tà, oltre all'identificazione catastale completa delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alla planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della loro conformità con lo stato di fatto. Con decorrenza dal 1° luglio è previsto che nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione debbano essere citati i dati catastali, diversamente sarà erogata una sanzione - di elemen-tare e documentale accertamento - dal 120% al 240% dell'imposta di registro. Questa norma renderà impossibile registrare (e, sebbene ciò sia piuttosto discutibile, la registrazione è condizione di validità del contratto sin dalla legge “finanziaria” del 2005) contratti relativi ad immobili non censiti e non con-sentirà di locare come uffici unità immobiliari accatastate come abitazioni e viceversa. Quanto ai tra-sferimenti immobiliari, il 14° comma dell'art. 19 del D.L. citato aggiunge il comma 1° bis al testo del-l'art. 29 della l. 27.2.1985 n. 52, sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immobiliari (l'originario comma 1 prevede la necessità dell'indicazione di almeno tre confini dell'immobile compra-venduto).
Ne riportiamo integralmente il testo “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli inte-statari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Come si evince la norma impone l'allineamento dei dati catastali e delle planimetrie con lo stato di fat-to degli immobili oggetto dell'atto. È poi ovvio che la sanzione della nullità dell'atto in caso di mancan-za di tali indicazioni è particolarmente efficace in quanto nessun notaio coinvolgerà la propria respon-sabilità professionale con il rogare un atto nullo.
In più, come previsto dall'ultima frase del comma, il notaio è tenuto al duplice adempimento di indivi-duare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Categoria : Immobili : Leggi e Sentenze | Fonti : Davide Civallero socio I.R.C.A.
[ Id:4259 | Mon, 5 Jul 2010 12:22:56 +200 ]

[ Indice dell'argomento ]

Arco Servizi Immobiliari S.r.l.
Via Aliprandi, 15 | 20052 Monza [mappa]
Tel. 039.32.62.95 | Fax 039.32.86.11
P. IVA 02512600962