Rivalutazione dei beni immobili d’impresa L’Ance spiega che nel caso in cui si effettui la rivalutazione solo ai fini civilistici dei beni immobili d’...
[ segue ]
Chiarimenti Ag. Ter. Identificazione catastale
Agenzia del TerritorioCIRCOLARE N. 2/2010PROT. n° 36607ENTE EMITTENTE: Direzione dell'AgenziaOGGETTO: Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. ...
[ segue ]
Novità in tema di vendite e locazioni DL78/2010
Come è noto, dovrà essere convertito in legge entro il 30 luglio (essendo entrato in vigore il 31 maggio) il Decreto Legge 78/2010, cioè la manovra economica volta a stabilizzare la finanza pubblica e a incentivare i fattori di competitività economica del Paese. Tra i vari indirizzi del provvedimento vi sono misure volte ad aumentare il contrasto all'evasione fisca-le, rafforzando gli strumenti di controllo (ad esempio la “tracciabilità” dei pagamenti sopra i 5.000 euro e l'obbligo delle fatture telematiche per importi superiori ai 3.000 euro). In particolare, quanto alla casa, viene creata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, che si occuperà di rac-cogliere i dati del catasto e dei comuni. L'articolo 19 del decreto legge si occupa precisamente del set-tore immobiliare e prevede appunto l'accatastamento dei famosi due milioni di fabbricati “fantasma”, la redazione degli atti relativi ai trasferimenti immobiliari e nuove norme sui contratti di affitti e di locazio-ne. Quanto agli atti notarili, in particolare, la norma prevede che essi dovranno contenere, a pena di nulli-tà, oltre all'identificazione catastale completa delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alla planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della loro conformità con lo stato di fatto. Con decorrenza dal 1° luglio è previsto che nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione debbano essere citati i dati catastali, diversamente sarà erogata una sanzione - di elemen-tare e documentale accertamento - dal 120% al 240% dell'imposta di registro. Questa norma renderà impossibile registrare (e, sebbene ciò sia piuttosto discutibile, la registrazione è condizione di validità del contratto sin dalla legge “finanziaria” del 2005) contratti relativi ad immobili non censiti e non con-sentirà di locare come uffici unità immobiliari accatastate come abitazioni e viceversa. Quanto ai tra-sferimenti immobiliari, il 14° comma dell'art. 19 del D.L. citato aggiunge il comma 1° bis al testo del-l'art. 29 della l. 27.2.1985 n. 52, sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immobiliari (l'originario comma 1 prevede la necessità dell'indicazione di almeno tre confini dell'immobile compra-venduto). Ne riportiamo integralmente il testo “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli inte-statari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Come si evince la norma impone l'allineamento dei dati catastali e delle planimetrie con lo stato di fat-to degli immobili oggetto dell'atto. È poi ovvio che la sanzione della nullità dell'atto in caso di mancan-za di tali indicazioni è particolarmente efficace in quanto nessun notaio coinvolgerà la propria respon-sabilità professionale con il rogare un atto nullo. In più, come previsto dall'ultima frase del comma, il notaio è tenuto al duplice adempimento di indivi-duare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.